Funzioni istituzionali e compiti
Riferendosi alla Legge 18 febbraio 1989 n. 56 Ordinamento della professione di psicologo che lo regolamenta:
Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli psicologi. Esso è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale." (art. 5)
Fra i compiti istituzionali attribuiti dalla legge già citata possiamo rammentare:
- provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
- cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;
- cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;
- provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine;
- designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, dove sono richiesti;
- vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;
- adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 27; (art. 12)