Aggiornamenti normativi e modifiche percorsi di tirocini in psicologia - L. n. 163/2021

A seguito della pubblicazione della L. n. 163/2021 recante “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” e dei successivi Decreti attuativi n.554 del 06/06/2022n.567 del 20/06/2022n. 654 del 05/07/2022 in materia di tirocini ed esame di Stato, si forniscono alcune indicazioni sulle modifiche introdotte ai percorsi di tirocinio.

L’entrata in vigore di tali decreti eserciterà un effetto significativo sia sulle attività dei tirocini post-lauream (finalizzati all’iscrizione dell’Albo A) sia sulla natura delle offerte formative che i diversi Atenei dovranno predisporre per l’attivazione dei corsi di Laurea Magistrale in Psicologia - classe LM-51 abilitante.

Di seguito, è riportata una sintesi delle indicazioni normative che fanno esplicito riferimento alla fase transitoria che interessa gli studenti laureati alle LM-51 non abilitanti. 

SINTESI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NORMATIVI INERENTI L’ATTUALE FASE TRANSITORIA E IL SUCCESSIVO TIROCINIO POST-LAUREAM

Il monte ore di tirocinio da svolgere
Il D. Interm. n. 567 del 20-06-2022 specifica che: “Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito,TPV) si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le Università per una durata complessiva pari a 750 ore”.

Pertanto, sia i laureati che hanno già iniziato il tirocinio (che stanno concludendo il primo semestre di tirocinio professionalizzante 500 ore), ma non lo hanno ancora concluso al momento dell’entrata in vigore del DM 554 (ovvero, il 6 giugno 2022), sia coloro che devono ancora iniziare il tirocinio per la prima volta, dovranno svolgere 750 ore complessive di tirocinio, da svolgersi esclusivamente presso strutture esterne convenzionate con gli Atenei e accreditate sulla piattaforma tirocini OPL.

Gestione delle 750 ore di TPV
I riferimenti normativi non hanno fornito indicazioni in merito al numero minimo e massimo di strutture presso le quali svolgere il TPV, inoltre sono state eliminate le quattro aree della psicologia, tuttavia il tavolo di lavoro istituzionale CPA-CNOP-AIP e l’Assemblea della Conferenza della Psicologia Accademica nella seduta del 28 luglio 2022, ha suggerito che: “non sia vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura e che sia preferibile non svolgerlo in più di 2 strutture. Inoltre, sebbene non esistano più le aree della psicologia, è consigliabile tuttavia che nello svolgimento del TPV possano rientrare ambiti differenti della psicologia”. “Non è vietato svolgere il tirocinio in una sola struttura. È consigliabile tuttavia che in questo caso nel suo svolgimento possano rientrare ambiti differenti della psicologia”.

L’assemblea, inoltre, ha ratificato che le 750 ore totali svolte presso strutture esterne dovranno essere realizzate: “nel tempo compatibile con la tipologia della struttura, i suoi orari, la disponibilità dei tutor, nonché con l’organizzazione dei corsi di studio e con la necessità di garantire adeguati livelli qualitativi dell’esperienza di tirocinio”.

Tutor di TPV
tutor dovranno continuare ad essere psicologi iscritti all’Ordine professionale da almeno tre anni. È possibile che vengano fornite linee guida di indirizzo in merito al numero dei tirocinanti che potranno essere seguiti dallo stesso tutor, anche considerando le tipologie di attività di TPV.

Valutazione del TPV
Il D. Interm. n. 567 del 20-06-2022 specifica che: “ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al «saper fare e al saper essere psicologo”. Tali competenze consistono nell’applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d’idoneità. 

Titolo di "Dottore in Tecniche psicologiche" (3 anni di studi universitari)

Per chi ha concluso gli studi universitari dopo 3 anni, è richiesta la registrazione nell'Albo professionale, in modo da poter lavorare come "Dottore in Tecniche psicologiche". In seguito al tirocinio post-lauream (di 6 mesi) e al superamento dell'esame di Stato, si può essere registrati nell'Albo professionale degli psicologi (sezione B).

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