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Attività psicologica in campo giuridico

Attività psicologica in campo giuridico

 

Come gran parte delle attività professionali in campo psicologico anche quelle in ambito giuridico si trovano a trovare nuove soluzioni in relazione all’emergenza Covid.

Da questo punto di vista si sottolinea l’importanza che tali attività possano svolgersi con la continuità e regolarità consentita dalle norme emanate per l’emergenza, in relazione all’importante e delicato compito che svolgono i professionisti psicologi in campo giuridico e forense.

Da questo punto di vista si sottolinea quanto segue:

a)      Il passaggio alla modalità di attività a distanza, così come indicato dalle Linee di Indirizzo CNOP del marzo 2020 riguarda anche il settore della psicologia giuridica e può essere fatto ove applicabile in relazione alle leggi e ad altre specifiche disposizioni locali, della Magistratura o di indirizzi delle società/associazioni psicologiche del settore.

b)     Lo svolgimento di tutte o di parte delle attività con modalità online è una scelta individuale del singolo professionista che è l’unico in grado di valutare la compatibilità delle norme di protezione generale emanate dalle Autorità pubbliche con le condizioni specifiche in cui può operare.

c)      Le prestazioni professionali che vengono svolte attraverso le tecnologie di comunicazione digitale devono sempre fare riferimento alle norme del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, il professionista deve compiere ciò entro i limiti della propria formazione derivata da corsi, tirocini, esperienze pregresse e contemporaneamente accrescere e monitorare la propria formazione con percorsi specifici, inoltre il professionista avrà cura di dare comunicazione alle parti interessate al procedimento, dei limiti ma anche dei valori aggiunti in garanzia delle tecnologie utilizzate, usando strumenti che abbiano un sistema valido di protezione dei dati.

d)     I singoli Consigli territoriali e il Consiglio Nazionale, al di fuori della materia deontologica o di funzioni direttamente attribuite dalle norme, non hanno potere di emanare direttive che vincolino i professionisti rispetto alle loro condotte professionali, né di dare indicazioni procedurali di natura strettamente tecnico-scientifica che sono di pertinenza delle società scientifiche ai sensi della legge 24/2017.

 

Quanto sopra risulta tanto più vero in campo psicologico-giuridico dove le prassi del professionista psicologo devono tener conto dei contesti normativi di riferimento (civile, penale, ecc.) e dove le attività sono molto articolate e non sempre l’azione valutativa (es, CTU) trova le parti pienamente aderenti, o è possibile solo con modalità da remoto.

Pertanto sarà cura del singolo professionista – in caso di incarichi da parte del Tribunale o comunque di natura pubblica - valutare l’opportunità di segnalare al dante causa eventuali problematiche che limitino oggettivamente la sua azione e chiedere eventuali sospensioni o proroghe.

Il CNOP esprime l’auspicio che le società scientifiche e le associazioni del settore forniscano indicazioni di buone prassi e linee guida, o aggiornamento delle esistenti, per lo svolgimento delle attività nel campo in relazione ai limiti imposti dall’emergenza, considerando anche la natura temporale della stessa, che potrebbe non essere meramente transitoria.

Le questioni generali e specifiche poste dalle nuove problematiche, per quanto di competenza ordinistica, saranno affrontate dalle Commissioni del CNOP interessate, per eventuali revisioni ed aggiornamenti in campo deontologico e/o degli atti tipici.

 

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